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nov 10
News dalla Stampa
Limiti di responsabilità del vettore
Responsabilità: i limiti del vettore e quelli del legislatore
Ancora una volta trionfa la potente lobby degli autotrasportatori italiani che, quando necessario, riesce a far valere trasversalmente le proprie istanze in Parlamento. La conferma è emersa durante il dibattito organizzato dal Propeller Club di Genova sul tema “Limiti di responsabilità del vettore: esperienze del passato e prospettive future della nuova disciplina dell’autotrasporto” al quale hanno preso parte la professoressa Monica Brignardello della Facoltà di Economia dell’Università di Genova, gli avvocati Giorgia Boi ,Stefano ed Emilio Fadda.
Tutto, nasce dalla delega conferita al Governo per mettere mano al riordino della disciplina in materia di autotrasporto con la Legge 32 del 1 marzo 2006 che ha abrogato il sistema tariffario obbligatorio “ a forcella” delineando un quadro penalizzante per le merci trasportate.
Le critiche principali si sono concentrate sulla pericolosa ambiguità legata alla non obbligatorietà del contratto scritto di trasporto e sulle pesanti conseguenze causate dalla mancata stipula dello stesso che si ripercuotono sui beni viaggianti.
L’irrisorietà dei limiti di responsabilità, fissati in ragione di 1€ per chilogrammo lordo trasportato, mette a nudo la debolezza del Decreto che rasenta il ridicolo, laddove, in uno dei commi tratta di forme di liberalizzazione regolata del trasporto.
Dalla terra all’aria, analoghe problematiche sono state riprese nell’intervento della professoressa Monica Brignardello, Docente di Diritto Aeronautico e Diritto Internazionale della Navigazione anche se, in questo settore, alcuni benefici sono previsti con l’estensione dei limiti anche ai voli interni che dovrebbe garantire maggiore uniformità di applicazione.
“Nel settore marittimo, infine- ha ricordato l’avvocato Giorgia Boi – va ricordato che dal 1954 ad oggi il limite di 200.000 lire ( circa 100 €) per unità di carico non è mai stato rivalutato”.
Ciò fa si che i limiti di responsabilità del vettore, contenuti nel Decreto siano irrisori e, quindi, penalizzanti per le merci trasportate.
LUCANO/MARLETTA Genova 9 novembre 2006
Hanno scritto:
Porto Nuovo (Roma) 15/11/2006: "Responsabilità: limiti del vettore e del legislatore"
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