Rassegna stampa Propeller Club Port of Leghorn

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apr 11

News dalla Stampa

Agenzie di Spedizioni

 

Da il Messaggero Marittimo del 19 Marzo 2008
 
Serata su agenzie di spedizione

Renato Roffi
LIVORNO Il fatto che il tema delle agenzie di spedizione e della jungla legislativa che ne regola l’esercizio, anche in ambito comunitario, non sia nuovo fra quelli dibattuti dal Propeller club di Livorno, sta a dimostrare quanto l’argomento sia sentito e quanto vasta sia l’influenza che l’attività degli spedizionieri proietta sulla vita dei porti e sull’intero universo dei trasporti internazionali. Quella dello spedizioniere doganale è un’attività considerata da sempre “fra l’incudine e il martello”, come ha spiegato da par suo lunedì scorso ai soci e agli ospiti del club l’avv. Enrico Longhi, membro dell’Associazione italiana di diritto marittimo, collaboratore di diverse riviste specializzate, nonché sportivo appassionato, sia nella pratica che nell’impegno dirigenziale e…, presidente del Bianchina club (proprio la simpatica utilitaria resa famosa dai films di Fantozzi).
Prima di dare la parola al relatore, il presidente Francesco Ruffini, augurando a tutti di trascorrere delle buone festività pasquali, ha anticipato che il prossimo meeting del sodalizio (7 aprile p. v.) consisterà in una visita all’Interporto Vespucci di Guasticce.
«L’attività delle spedizioniere doganale - ha esordito Longhi - è andata evolvendosi e… complicandosi di pari passo con l’evoluzione delle modalità del trasporto ed è sempre più caratterizzata dalla concentrazione dei grandi gruppi amatoriali che impongono, in maniera ormai massiccia, la formula “door to door”. Sul versante legislativo, il povero operatore si trova a doversi confrontare con una proliferazione normativa, sia interna che internazionale, che, purtroppo, non brilla sempre per la sua chiarezza e che, fedelissimi al motto “Tot capita, tot sententiae” i tribunali non contribuiscono sicuramente a rendere più certa».
Dimostrandosi perfetto conoscitore della materia, il relatore ha individuato alcuni punti eminentemente caratterizzanti di quelli che sono i rischi professionali e gli inconvenienti, spesso addirittura pressoché inevitabili, in cui il moderno spedizioniere può imbattersi, a cominciare dal frequentissimo caso che lo vede assumere la duplice quanto ibrida veste di operatore sia della spedizione che del trasporto con tutte le responsabilità che tale estensione di funzioni comporta.
Alla scarsa chiarezza della legge - ha spiegato Longhi - si cerca di rimediare con la giurisprudenza, senza, tuttavia riuscire a superare quella sorta di connaturata ambiguità che si finisce per riscontrare anche in altri settori del vivere quotidiano e in virtù della quale, al povero spedizioniere vettore, in caso di danni subiti dal carico o di altri inconvenienti che possono colpire la spedizione, rimangono ben poche vie di uscita.
Lo spedizioniere che fa anche il vettore - ha detto il giurista - sarà coperto (meglio per lui) da una adeguata polizza assicurativa e, nella maggior parte dei casi i tribunali risalgono a colui che ha emesso la polizza, sempre con tutte le riserve d’obbligo sulla certezza del diritto nel nostro allegro Paese.
C’è, poi, il caso di chi, senza essere operatore della nave, assume la responsabilità della merce o delle merci (Nvocc); si tratta di un sistema diffusissimo negli Usa dove, però, a differenza di quanto accade da noi, è ben disciplinato. In sostanza il vettore, che è e rimane tale a tutti gli effetti, emette una polizza unica nei confronti dell’armatore, ma ne mette più di una per i diversi clienti per conto dei quali opera, inoltre, in Usa, diversamente da quanto accade in Italia, i vettori hanno l’obbligo di pubblicare le tariffe e di attenervisi scrupolosamente; in ogni caso, chi lavora con i mercati di oltre oceano, deve forzatamente adeguarsi.
Un’altra forca caudina di fronte alla quale il malcapitato spedizioniere deve curvare la schiena è quella provocata dalla nuova legge sull’autotrasporto che ha spazzato via le tariffe obbligatorie che avevano lo scopo di obbligare i proprietari di camion a tenere in efficienza i loro mezzi. L’obbligo è rimasto, ma lo Stato, non riuscendo ad assicurare i necessari controlli, ha caricato lo spedizioniere di responsabilità in solido, a meno di prove in contrario che, naturalmente spettano a lui stesso. C’è, inoltre, “il mancato rischio delle merci a destino”, in cui lo spedizioniere agisce in nome proprio e per conto del mandante, poi c’è la così detta formula Cod, ossia la clausola “non consegnare la merce se non vieni pagato”, in base alla quale l’operatore della spedizione che agisce anche in veste di vettore può essere chiamato a rispondere per il mancato incasso a destino…, insomma, considerato che ci troviamo nel bel mezzo della Settimana Santa e con tutto il dovuto rispetto, si tratta di una vera e propria Via Crucis che pone davvero “fra l’incudine e il martello” una categoria così importante per i nostri scambi internazionali quale è quella degli spedizionieri.